Non capiterà mai a voi..ma se dovesse capitare che l'amministratore condominiale fa il furbetto...
qualche regolina per voi.
Il rendiconto annuale di gestione è il documento contabile attraverso il quale l’amministratore informa i condomini delle spese e degli introiti avvenuti nel corso dell’anno in ragione dell’incarico ricevuto per la gestione e conservazione delle parti comuni. L’amministratore che non presenta all’assemblea questo documento per due anni di seguito, può per essere revocato dall’Autorità Giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino (art. 1129 c.c.). Ogni condomino ha diritto a verificare la rispondenza del rendiconto di gestione rispetto alle spese effettivamente sostenute ed ai contributi concretamente riscossi. In che modo? Attraverso l’esercizio del diritto d’accesso alla documentazione condominiale. Il diniego dell’esercizio di tale prerogativa può portare ad una richiesta d’annullamento della deliberazione assembleare di approvazione dei conteggi (cfr. da ultimo Cass. n. 19210/11)
Che cosa accade, invece, se il mandatario presenta all’assise un rendiconto che è volutamente errato al fine di percepire un indebito guadagno? Si pensi all’inserimento di voci di spesa mai sostenute ecc. Ebbene, a parte la possibilità d’impugnare quel documento mendace, i condomini possono sporgere querela per truffa. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 640 c.p., è punibile per truffa:
“ Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
Si tratta d’un reato comune, ossia può essere commesso da chiunque (a differenza ad esempio della concussione che può essere commessa solamente da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), a forma vincolata (la legge punisce per truffa chi con artifici e raggiri…), di danno (perché deve verificarsi un danno per la persona offesa). Nel caso del condominio, l’amministratore sarà punibile per il reato di truffa allorché con artifici e raggiri consistenti nell’inserimento di poste fittizie nel rendiconto di gestione, abbia tratto in inganno i condomini facendogli versare delle somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie, traendo così dal fatto un ingiusto profitto per sé o per altri. I condomini potranno denunciare l’amministratore ma visto e considerato che, per il fatto, ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. (aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera), il reato è perseguibile d’ufficio. In sostanza, i magistrati possono indagare e processare l’amministratore infedele di loro iniziativa.
Fonte: condominioweb
qualche regolina per voi.
Il rendiconto annuale di gestione è il documento contabile attraverso il quale l’amministratore informa i condomini delle spese e degli introiti avvenuti nel corso dell’anno in ragione dell’incarico ricevuto per la gestione e conservazione delle parti comuni. L’amministratore che non presenta all’assemblea questo documento per due anni di seguito, può per essere revocato dall’Autorità Giudiziaria su ricorso anche di un solo condomino (art. 1129 c.c.). Ogni condomino ha diritto a verificare la rispondenza del rendiconto di gestione rispetto alle spese effettivamente sostenute ed ai contributi concretamente riscossi. In che modo? Attraverso l’esercizio del diritto d’accesso alla documentazione condominiale. Il diniego dell’esercizio di tale prerogativa può portare ad una richiesta d’annullamento della deliberazione assembleare di approvazione dei conteggi (cfr. da ultimo Cass. n. 19210/11)
Che cosa accade, invece, se il mandatario presenta all’assise un rendiconto che è volutamente errato al fine di percepire un indebito guadagno? Si pensi all’inserimento di voci di spesa mai sostenute ecc. Ebbene, a parte la possibilità d’impugnare quel documento mendace, i condomini possono sporgere querela per truffa. Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 640 c.p., è punibile per truffa:
“ Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità;
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante”.
Si tratta d’un reato comune, ossia può essere commesso da chiunque (a differenza ad esempio della concussione che può essere commessa solamente da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio), a forma vincolata (la legge punisce per truffa chi con artifici e raggiri…), di danno (perché deve verificarsi un danno per la persona offesa). Nel caso del condominio, l’amministratore sarà punibile per il reato di truffa allorché con artifici e raggiri consistenti nell’inserimento di poste fittizie nel rendiconto di gestione, abbia tratto in inganno i condomini facendogli versare delle somme ulteriori rispetto a quelle effettivamente necessarie, traendo così dal fatto un ingiusto profitto per sé o per altri. I condomini potranno denunciare l’amministratore ma visto e considerato che, per il fatto, ricorre la circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p. (aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera), il reato è perseguibile d’ufficio. In sostanza, i magistrati possono indagare e processare l’amministratore infedele di loro iniziativa.
Fonte: condominioweb
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